Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

Riferimenti normativi

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

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Regole per il calcolo della tariffa

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss, a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.
Le tariffe sono articolate, inoltre, per le fasce di utenza domestica e non domestica, alle quali sono applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.

Ultimo aggiornamento pagina: 28/11/2022 18:12:31

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