A chi è rivolto

Ai coniugi che intendono separarsi o divorziare

Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa
alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in
caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente
negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono
determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto
innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono provvedimenti amministrativi equiparati ai
provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
Con l’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 sono variati i
presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e 6 mesi nel
caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi
di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un
accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino
italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o
economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli della coppia).
• Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa
coniugale, o altri beni immobili).
• Nell’accordo potrà essere indicato esclusivamente che si perviene alla separazione
ovvero al divorzio, con eventuale assegno di mantenimento periodico.

Come fare

1. prenotazione di appuntamento presso l'ufficio di stato civile;
2. il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare all’Ufficio dello Stato Civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente
compilata;
3. in tale contesto si avvierà il procedimento e si deciderà con i coniugi la data per la
sottoscrizione del primo atto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
4. nel giorno concordato verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento
(da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
5. nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto e dovranno consegnare la ricevuta di versamento di Euro 16,00;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data
della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

Cosa serve

Rivolgersi all'ufficio stato civile e fissare appuntamento durante il quale bisognerà presentarsi con richiesta di separazione o divorzio

Cosa si ottiene

La separazione o il divorzio

Tempi e scadenze

Decorsi i 30 giorni dalla sottoscrizioni del primo atto di separazione o divorzio.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 10/08/2023]

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 19/05/2025 15:53:17

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