Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa
alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in
caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente
negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono
determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi
all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto
innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono provvedimenti amministrativi equiparati ai
provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
Con l’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 sono variati i
presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei
coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e 6 mesi nel
caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale.
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi
di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un
accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di
divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• Celebrazione del matrimonio in forma civile
• Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
• Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino
italiano e un cittadino straniero)
• Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
• Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o
economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli della coppia).
• Inoltre
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa
coniugale, o altri beni immobili).
• Nell’accordo potrà essere indicato esclusivamente che si perviene alla separazione
ovvero al divorzio, con eventuale assegno di mantenimento periodico.