A chi è rivolto

Le Famiglie, possibilmente con figli minori, Persone singole o comunità di tipo familiare.

Descrizione

E' una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l' istruzione. Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d'accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore viene dato in affidamento.

Norme di riferimento
Legge n. 184 del 4/5/1983
Legge n. 149 del 28/03/2001

Come fare

I coniugi interessati devono presentare, al Tribunale dei minorenni competente per luogo di residenza degli stessi, la dichiarazione di disponibilità all'affidamento.

Cosa serve

1) Certificato di residenza
2) Certificato di stato di famiglia
3) Reddito familiare
4) dichiarazione di assenso o consenso congiunto. Il consenso all'affidamento familiare deve essere dichiarato dalla famiglia d'origine e dal bambino da affidare, nel caso abbia superato i 12 anni d'età.

L'ufficio Servizio Sociale provvedere alla raccolta dei seguenti documenti:
1) relazione sulla situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia, sul nucleo familiare affidatario e sui tempi prevedibili per il rientro del minore nella famiglia d'origine
2) atto di consenso, con firma autenticata, di ambedue i genitori o del tutore
3) atto d'impegno, con firma autenticata, di ambedue i coniugi affidatari
4) scheda completa dei dati anagrafici del minore, della sua famiglia e del nucleo affidatario

Nota
Il requisito fondamentale affinchè venga riconosciuta l'idoneità a chi fa la richiesta per l'affidamento familiare è l'accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l'istruzione, l'educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento all'affidamento di un minorenne

Tempi e scadenze

Quando Richiederlo: In qualunque momento

Tempi svolgimento Pratica: Tempi non predeterminabili

Validità
L'affido può essere di durata:
1) breve (da pochi giorni ad 1 anno)
2) media (da 1 a 2 anni)
3) lunga (oltre 2 anni)
4) Il bambino può essere accolto a tempo pieno oppure in momenti particolari della giornata (a pranzo, il pomeriggio, a cena, a dormire..), della settimana (il week end, i giorni feriali...) o dell'anno (per le vacanze, per il periodo scolastico...), queste forme di accoglienza vengono definite affido part - time.
Note
1) Se non è revocato per esito insoddisfacente, l'affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella propria famiglia.
2) La famiglie affidataria deve provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del bambino in collaborazione con i Servizi Sociali e tenendo conto del punto di vista dei genitori. La famiglia affidataria, riceve un contributo per le spese che affronta per quanto riguarda i bisogni del bambino, comprese le spese sanitarie e gli affidatari possono usufruire delle agevolazioni disposte dalle Leggi Nazionali (assegni familiari, astensione dal lavoro per maternità)

Costi

Autocertificazione Gratuita

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 10/08/2023]

Contatti

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Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 19/05/2025 15:53:17

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