Informativa IMU - Riduzioni per le abitazioni dei pensionati all'estero

Riduzione per le abitazioni dei pensionati all'estero Disciplina vigente negli anni d’imposta dal 2015 al 2019 L’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47...
Data:

2 octobre 2023

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5 min

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Riduzione per le abitazioni dei pensionati all'estero

Disciplina vigente negli anni d’imposta dal 2015 al 2019


L’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 prevedeva che:

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

Secondo la predetta disposizione normativa, in relazione all’IMU per gli anni d’imposta dal 2015 al 2019 poteva essere considerata abitazione principale (IMU non dovuta) una sola abitazione, non concessa in locazione né in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Nel caso di proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, il contribuente poteva scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, andavano considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

La scelta dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale doveva essere effettuata mediante la dichiarazione IMU redatta sul modello ministeriale, da presentarsi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento della scelta, barrando il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportando nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”.

In ordine, invece, alla previsione di legge secondo la quale i cittadini iscritti all’AIRE dovevano essere “già pensionati nei rispettivi paesi di residenza”, per beneficiare dell’agevolazione i cittadini italiani residenti all’estero dovevano essere titolari di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero o, in alternativa, titolari di pensioni autonome italiane e pensioni estere; il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, doveva essere anche il Paese di residenza del soggetto.

Ulteriori chiarimenti sono pervenuti dal Ministero delle Finanze con le Risoluzioni n. 6/DF del 26 giugno 2015 e n. 10/DF del 5 novembre 2015.

Disciplina vigente dall’anno d’imposta 2020


A partire dal 2020, a seguito delle modifiche introdotte all’IIMU dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è più applicabile l’esenzione, prevista per effetto dell’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (convertito in Legge 23 maggio 2014 n.80), a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Dunque tutti gli immobili posseduti in Italia da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E sono soggetti ad imposta senza eccezioni.

Disciplina vigente dall’anno d’imposta 2021


Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 48 si stabilisce che:

“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”

Secondo la predetta disposizione normativa, dunque, viene riconosciuta una riduzione pari al 50 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Per "pensione in regime di convenzione internazionale" si intende una pensione maturata tramite la totalizzazione di contributi versati in Italia con quelli versati all'estero.

Nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale di sicurezza sociale, ove prevista la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi; è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in siffatta ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge.

Il regime agevolativo spetta a condizione che vi sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

Ulteriori chiarimenti sono pervenuti dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 5 del 11 Giugno 2021.

Si ricorda che le condizioni sopra riportate devono essere rese note all’Ufficio Tributi di questo Comune tramite la dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (Legge 160/2019 comma 769).

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Dèrniere modification: 14/10/2023 17:29:55

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