
Le funzioni del segretario comunale sono indicate all’articolo 9 della l.r. 46/1998, il quale stabilisce che:
1. Il segretario dell'ente locale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali e ne cura la verbalizzazione;
b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco;
d) esprime il parere di legittimità di cui all'art. 59, comma 2, della l.r. 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.
2. Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della l.r. 45/1995.
3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.